Malasanità · Errori chirurgici
Avvocato per errori chirurgici e danni in sala operatoria a Milano
Un intervento chirurgico ha causato danni permanenti, complicanze evitabili o infezioni ospedaliere? Lo Studio Legale Musicco a Milano ti assiste nell'azione di risarcimento contro la struttura sanitaria e il chirurgo responsabile.
Errori chirurgici: tipologie e frequenza
Gli errori chirurgici più ricorrenti nella casistica italiana sono: lesioni di organi adiacenti al campo operatorio (intestino durante ginecologiche, uretere, vie biliari, grossi vasi), strumenti o garze dimenticati in cavità addominale (cosiddetta gossypiboma), interventi eseguiti sul lato sbagliato o sul paziente sbagliato, errori di dosaggio anestesiologico, errori di sutura con deiscenze e fistole, uso scorretto di strumentazione endoscopica o laparoscopica. Si aggiungono le infezioni nosocomiali contratte in sala operatoria per violazioni dei protocolli di sterilità.
Responsabilità della struttura e del chirurgo
Dopo la legge Gelli-Bianco n. 24/2017 la responsabilità è ripartita: la struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. (prescrizione 10 anni), mentre il singolo medico risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (prescrizione 5 anni). L'onere della prova è prevalentemente a carico della struttura, che deve dimostrare di avere eseguito la prestazione correttamente. Al paziente spetta solo dimostrare il danno e il contratto di spedalità.
Come ti assistiamo
Lesioni di organi e tessuti
Perforazioni intestinali in ginecologiche, lesioni dell'uretere, delle vie biliari, dei grossi vasi: eventi pienamente risarcibili quando evitabili con la buona pratica.
Infezioni nosocomiali e sepsi post-operatorie
Contrazione di infezioni batteriche (MRSA, Klebsiella, Acinetobacter) per violazione di protocolli di sterilità: responsabilità contrattuale dell'ospedale.
Strumenti dimenticati (gossypiboma)
Garze, ferri chirurgici, pinze lasciate in cavità addominale o toracica: errore grave per violazione del conteggio obbligatorio, risarcibile anche con danno morale integrale.
Errori anestesiologici
Overdose di anestetici, risveglio intraoperatorio (awareness), complicanze da intubazione, lesioni neurologiche da blocchi anestetici eseguiti scorrettamente.
Deiscenze e fistole post-operatorie
Cedimento di suture, formazione di fistole, peritoniti: risarcibili quando derivano da errore tecnico o mancato follow-up post-operatorio.
Perché a Milano
Perché rivolgersi a un avvocato a Milano per errori chirurgici
Milano è il principale polo italiano per la chirurgia ad alta specializzazione: Humanitas, San Raffaele, Policlinico, Istituto Europeo di Oncologia sono centri di riferimento nazionale. È anche il foro dove si concentra la miglior competenza giudiziaria sulla responsabilità sanitaria, grazie alla sezione specializzata del Tribunale e alle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico. Lo studio collabora con medici-legali e chirurghi consulenti che hanno esperienza diretta di queste strutture.
Domande frequenti
Devo affrontare prima la mediazione?
Sì, in materia di responsabilità sanitaria è obbligatorio il tentativo di mediazione (d.lgs. 28/2010) o il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. introdotto dalla legge Gelli-Bianco, in alternativa alla mediazione. Solo dopo si può procedere con la causa di merito.
Anche l'ospedale pubblico risponde dei danni?
Sì. Il Servizio Sanitario Nazionale (ASST, ASL) risponde come qualunque struttura privata: il paziente può chiedere il risarcimento all'azienda sanitaria pubblica, con azione davanti al giudice ordinario e tempo di prescrizione di 10 anni.
Chi paga il risarcimento?
La compagnia assicurativa della struttura sanitaria (obbligatoria per legge) e, in caso di incapienza o dolo del medico, direttamente la struttura e il chirurgo in solido. Il Fondo di Garanzia per le vittime della malasanità introdotto dalla legge Gelli-Bianco è tuttora in fase di attuazione.
Come si dimostra il nesso causale?
Tramite consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta dal giudice o tramite ATP ex art. 696-bis c.p.c.: il consulente esamina cartella clinica, referti, esami, testimonianze e si pronuncia sulla conformità dell'intervento alle linee guida, sulla prevedibilità del danno e sul nesso causa-effetto.
Posso chiedere un acconto prima della sentenza?
Sì, mediante ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. nei procedimenti civili: il giudice può disporre provvisionali esecutive a copertura di spese mediche, di cure riabilitative, di danno morale sino alla concorrenza dell'importo che ritiene non contestabile.
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